Lo scostamento dai valori della microzona è sufficiente per modificare il classamento dell’immobile


La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio – SEZ. XV- con la decisione n. 3673 del 19 giugno 2019- ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il riciorso del contribuente per l’annullamento dell’AAVVIDO DI ACCERTAMENTO  con il quale era stato proceduto al riclassamento di alcune unità immobiliari in Roma nella considerazione che l’AVVISO non conteneva una adeguata motivazione per rendere intellegibile il quantum della variazione, non fornendo sufficienti spiegazioni sull’incremento del classamento. La CTR, riformando la decisione di primo grado,  ha ritenuto la motivazione della CTP non in linea con la giurisprudenza di legittimità, dalla quale si ricava che nel vigente sistema catastale: la qualificazione in Categorie serve a distinguere i beni ubicati nella stessa zona censuaria in base alla  loro tipologia, alla destinazione d’uso, alle caratteristiche di costruzione: la classe, invece, viene determinata in base al contesto urbano di ubicazione (condizioni estrinseche) ed alle altre caratteristiche pr di immobili identici proprie dell’unità immobiliare (condizioni intrinseche) volte a differenziare il livello di redditività di immobili identici quanto a caratteristiche intrinseche ma ubicati in zone connotate da un diverso mercato immobiliare di riferimento, avendo diverse qualità estrinseche, quali centralità, collegamento con servizi […]

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