È nulla la notifica della cartella esattoriale priva della comunicazione al destinatario del deposito presso la casa comunale


La CTP di Latina accoglieva il ricorso avverso cartelle esattoriali di Equitalia relative al pagamento di contributi previdenziali,  annullandole per irregolarità della notificazione  e la CTR del Lazio confermava tale decisione in quanto il deposito nella casa comunale era stato effettuato senza affissione dell’avviso presso l’abitazione del contribuente e senza l’invio della successiva raccomandata. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 30752/2018, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di credito di natura non tributaria, ed ha rinviato la trattazione alla SEZIONE V della Cassazione per la pronuncia sui motivi di ricorso concernenti il vizio di notifica degli atti. L’Agente della Riscossione ha dedotto la nullità della sentenza della CTR che ha  dichiarato la invalidità della notifica in relazione alle modalità del procedimento , per avere erroneamente applicato le regole riguardanti i casi di IRREPERIBILITA’ RELATIVA  e non quelle della IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA, senza avere operato alcun distinguo in relazione alle diverse modalità notificatorie degli atti, dal momento che una delle cartelle è stata notificata a mezzo del servizio postale, con raccomandata indirizzata presso la sede fiscale della società (sottoscritta per ricevuta dal soggetto qualificatosi come destinatario) e l’altra cartella è stata notificata a mezzo di messo notificatore, […]

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