È illegittima, ai fini della tariffazione TARI, l’equiparazione tra Alberghi e Agriturismi
In tema di regolamentazione comunale sulle TARI, con particolare riferimento al regime tariffario, è illegittima l’equiparazione degli agriturismi agli alberghi in quanto tra loro intrinsecamente dissimili e per tali bisognosi di classificazioni tra loro autonome e distinte, come nel caso di specie, in sottocategorie cui corrisponde un diverso regime tariffario (Consiglio di Stato, n. 1162 del 19.2.2019). É quanto statuito dalla Consiglio di Stato con sentenza n. 1162 del 2019 la quale ha di fatto confermato la sentenza del TAR Umbria. In primo grado, infatti, alcune aziende agrituristiche ricorrevano per l’annullamento delle delibere consiliari del Comune di Corciano con cui veniva approvato il Regolamento dell’Imposta Unitaria Comunale, nella parte in cui equiparava, ai fini dell’applicazione del regime tariffario sulla TARI, gli alberghi e gli agriturismi. Sul punto, gli interessati lamentavano, in termini di eccesso di potere e violazione del principio di capacità contributiva, l’illegittima equiparazione, per obiettiva differenza dell’attività agrituristica (rientrante nell’attività agricola), rispetto a quella alberghiera (che è tipica attività commerciale) tale che le tariffe non potevano che essere differenziate. Il Comune, resistente in primo grado e appellante in quello successivo, sosteneva di aver applicato per la commisurazione delle tariffe TARI il cd. Metodo normalizzato (ex L. 147/2013 e […]
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