La società concessionaria paga la TOSAP per l’occupazione del suolo comunale con viadotti e piloni di sostegno dell’Autostrada
La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara aveva accolto il ricorso prodotto contro l’AVVISO DI ACCERTAMENTO TOSAP notificato dalla ICA – società concessionaria delle Entrate del Comune – nella considerazione che l’occupazione di soprassuolo con viadotti e piloni di sostegno dell’Autostrada fosse riferibile allo Stato e, quindi, esente dal tributo per effetto dell’art. 49, lettera a) del decr. legisl. n.507/1993. Avverso la sentenza in appello della CTR Toscana, confermativa del giudizio di primo grado, proponeva ricorso per Cassazione la soc. ICA nell’interesse del Comune. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18305/2019, ha ritenuto di uniformarsi ai principi già espressi con le sentenze nn. 19693/2018, 11896/2017 e 11689/2017, basate sui presupposti che l’imposizione, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decr. legisl. n. 507/1993, colpisce le occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al pastrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comportino una effettiva sottrazione della superficie di suolo pubblico. Quindi, la TOSAP prescinde dal fatto che l’occupazione poggi su una concessione od autorizzazione dell’Ente, salvo che sussista una delle esenzioni dell’art. 49. Nel caso in esame, ad avviso della Corte, si è in presenza di una sottrazione […]
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