L’obbligo di adeguata motivazione del riclassamento catastale ribadito dalla Cassazione
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente a pronunciarsi sulla revisione del classamento catastale, confermando che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335 della Legge n. 311 del 2004, deve essere adeguatamente motivato e non è sufficiente affermare che l’unità immobiliare è compresa in una delle microzone nelle quali si è registrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della redditività a seguito della riqualificazione urbana per effetto dello sviluppo delle attività commerciali e della presenza significativa di abitazioni ultrapopolari. La CTR di Roma aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate/Territorio avverso la sentenza della CTP che aveva annullato l’AVVISO DI ACCERTAMENTO contenente il riclassamento da categoria A/10 classe 1, a categoria A/10 classe 5, ritenendo legittimo il provvedimento data la sussistenza dei presupposti di legge che giustificavano la revisione stessa. Sul ricorso del contribuente avverso la decisione della CTR, la Corte di Cassazione, SEZ, V CIVILE, con la sentenza n. 22671 del 2019, ha ricordato in primo luogo che nel nostro ordinamento esistono tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell’Amministrazione comunale: la revisione prevista dall’art. 3, comma 58, della Legge n. 663/1996, richiesta dal Comune per le incongruità del classamento rispetto a […]
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