La individuazione della CASA COMUNALE e del MESSO COMUNALE nella notifica dei verbali per le violazioni del Codice della Strada secondo la Cassazione
È stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l’appello riguardante una cartella di pagamento notificata da Equitalia relativa all’applicazione di sanzioni stradali per conto del Comune di Firenze. Il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica eseguita da una agenzia postale privata, con deposito del plico in luogo diverso dal Palazzo Vecchio, sede storica del Comune. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22187/2019, della JJJ Sezione Civile, respingendo il ricorso, ha affermato la validità ed efficacia della notifica in quanto il luogo di deposito in località equipollente al Palazzo Vecchio risultava designato con determinazione dirigenziale adottata due anni prima della data di notifica dei verbali in questione. L’espressione CASA COMUNALE, nella ricostruzione del Supremo Collegio, comparsa per la prima volta nell’ordinamento dello Stato con il R. d. n. 2641 del 1865, per indicare che le udienze dei giudici conciliatori dovevano essere svolte nella casa comunale od altra a ciò destinata lasciava già al Comune la facoltà di destinare alla sede degli uffici di conciliazione anche un luogo diverso dalla sede comunale. Ha ricordato, poi, che le denominazioni Casa del Comune e Casa comunale appaiono in numerose norme, sostanziali e processuali e […]
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