Le Università non possono godere della esenzione TARI ma della tariffa agevolata per gli edifici scolastici


In esito al ricorso proposto avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO riguardante l’impugnazione di un AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TARI per il periodo 2007/2010 notificato all’Università La Sapienza dal Comune di Roma (ora Roma Capitale), che la contribuente aveva versato in misura ridotta, la Corte di Cassazione ha affermato che le Università sono riconducibili alla tipologia delle scuole, data la destinazione delle superfici ad attività didattiche per fini educativi e di istruzione, per cui deve trovare applicazione il trattamento ridotto  di cui all’art. 14, c. 5, del Regolamento Comunale. La CTR, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la carenza di legittimazione passiva dell’Università in quanto ente  pubblico autonomo non territoriale,  che aveva cessato di essere organo dello Stato, e di conseguenza non aveva riconosciuto il diritto di cui all’art. 33 bis del D.L: n. 248/2007 che pone a carico dello Stato la relativa tari,  dovendosi pertanto ritenere motivato l’Avviso di richiesta del tributo. La Corte di Cassazione – Sezione V Civile – con l’Ordinanza n. 25524/2019, pubblicata il 10 ottobre 2019, ha ritenuto che la configurazione giuridica delle Università come organo dell’Amministrazione statale dotato di ampia autonomia ordinamentale e gestionale e di bilanci (ovvero come […]

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