Le variazioni della rendita ai fini ICI applicabili solo dalla data della notifica se effettuata dopo il 31 dicembre 1999
Con riferimento alla notificazione della nuova rendita nel 2014, la CTR della Campania, rigettava l’appello del Comune di Ischia di riforma della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente relativo ad un AVVISO ICI 2009, e la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune in quanto la omessa notifica della rendita adottata successivamente al 31 dicembre 1999 ne preclude la utilizzabilità ai fini della determinazione del tributo. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 23588/2019, dal momento che nel caso in questione sia stata acclarata pacificamente la circostanza della notifica effettuata dopo il primo gennaio 2000, ha ritenuto che debba trovare applicazione l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000 il quale prevede l’obbligo della notifica della variazione e che da tale data decorre l’efficacia della stessa. Invece, per le attribuzioni adottate entro il 31 dicembre 1999 trova applicazione il comma 3 dello stesso articolo 74, in base al quale il Comune può chiedere l’imposta dovuta in relazione al classamento che ha effetto dalla data di variazione e non da quella della notifica. Ad avviso della Corte, la CTR si è correttamente attenuta al principio ripetutamente affermato secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita […]
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