L’arenile dello stabilimento balneare è soggetto alla TARSU e la Cassazione non può riesaminare il merito della controversia
La CTO di Cosenza aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’ACCERTAMENTO TARSU/TIA per l’anno 2009 del Comune di Diamante relativo ad uno stabilimento balneare situato su un’area demaniale in concessione, sul presupposto che l’arenile rientra tra le aree soggette al tributo, non riconoscendogli la natura di pertinenza od accessorio alla struttura cui afferisce. Poiché la CTR Calabri aveva confermato la decisione di primo grado, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo la illegittimità dell’accertamento per avere la sentenza ritenuto automaticamente applicabile all’arenile la tariffa prevista per le aree coperte. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27009/2019 della VI Sezione, ribadendo un principio consolidato, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto al giudice di legittimità non è consentito di riesaminare il merito della controversia, bensì solo di verificare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei […]
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