Del Giudice ordinario e non del Tribunale delle Acque la competenza per il risarcimento dei danni causati dalla tracimazione di un fiume
A seguito della richiesta avanzata al Comune di GIOIA TAURO per il risarcimento dei danni provocati ad un immobile dalla tracimazione del fiume Budello, che secondo il proprietario si sarebbe potuto evitare se fossero stati eseguiti preventivamente interventi di manutenzione, il Tribunale di Palmi declinava la propria competenza a favore del TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, Sezione di Napoli, sostenendo che nella causa sarebbe stata addotta la sussistenza di danni addebitabili al Comune quale “ente gestore/proprietario della condotta idrica, mentre la competenza ricadeva sul Tribunale specializzato essendo fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere da parte della P.A. , implicando valutazioni e scelte relative alla tutela di interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche. A fronte del ricorso per regolamento di competenza, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 27207/2020, pubblicata il 27/11/2020, ha ritenuto di accoglierlo in conformità della consolidata giurisprudenza formatasi sulla ripartizione della competenza nella tematica in questione. Il Tribunale specializzato, ad avviso della Suprema Corte, è competente quando ricorre un’attività dell’Ente amministrativo, che si concreta nella progettazione, costruzione , funzionamento e manutenzione di un’opera idraulica, mentre restano riservate alla competenza del giudice ordinario le domande aventi per oggetto pretese che si […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza