Inammissibile la richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. per i danni subiti a seguito di tracimazione di liquami per eventi atmosferici eccezionali


Alcuni cittadini hanno agito nei confronti del Comune di Spoltore dinanzi al Tribunale di Pescara per ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione ai fenomeni di tracimazione di liquami frammisti ad acque meteoriche verificatisi nell’anno 2000. Il Comune aveva chiamato in causa l’Azienda consortile acquedottistica, la quale a sua volta chiamava in giudizio la Compagnia di Assicurazione. Il Tribunale riconosceva la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 del c.c. e dell’art. 27 del decr. legisl. n. 22/1997. La Corte di Appello dell’Aquila riteneva che il danno dovesse ascriversi ad una precipitazione atmosferica di eccezionale intensità riconducibile all’art. 2051 del c.c. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione   sostenendo che il riconoscimento della precipitazione atmosferica atta ad interrompere il nesso causale avrebbe richiesto una valutazione sulla base di elementi di prova concreti e che tale accertamento era mancato da parte dell’organo giudicante; inoltre veniva denunciata la falsa applicazione dell’art. 2051 in quanto la Corte d’Appello avrebbe omeso di valutare altre prove da cui sarebbe emerso che le piogge non erano state eccezionali. La Corte di Cassazione , Sezione III Civile, con l’Ordinanza n. 4174/2020, ha dichiarato la inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso,  in primo luogo  […]

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