La notifica dell’ingiunzione fiscale di pagamento eseguita presso la sede operativa di una societa’


Sul tema dell’ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova “a metà” tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile. L’ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l’applicabilità del diritto amministrativo e tal altra quella del diritto civile; la distinzione solitamente trova il limite nell’oggetto dell’impugnazione per cui si “andrà” dinnanzi al Giudice Amministrativo per tutte le questioni relative all’istituto sotteso e determinante la richiesta di pagamento, mentre si adirà il Giudice ordinario in tutte le ipotesi strettamente correlate alla fase esecutiva dell’ingiunzione stessa. Tuttavia, giova ribadire sin d’ora come la prassi tribunalizia per quanto attiene alle procedure esecutive fondate sull’ingiunzione fiscale non sia sempre univoca e come, specie in tema di notifica, non si contino numerose pronunce atte ad equiparare la disciplina della notifica del titolo esecutivo, per così dire, ordinario a quella dell’ingiunzione. In questo articolo, pertanto, ci si pone l’obiettivo di analizzare la possibilità di notifica dell’ingiunzione fiscale presso la sede operativa della società debitrice e non presso la sede legale. La riflessione trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Genova che […]

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