La parte FISSA della TIA è dovuta per il solo fatto del possesso o detenzione dei locali


In ordine ad una cartella esattoriale notificata per il pagamento della TIA per gli anni 2004/2009, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14038/2019, della SEZ. V, pubblicata in data 23 maggio 2019, ha affermato che la PARTE FISSA DELLA TARIFFA è destinata alla copertura dei costi generali del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed è dovuta a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti. La CTP di Treviso aveva rigettato il ricorso del contribuente relativo alla TIA richiesta per un immobile sito nel Comune di RIESI PIO X e la CTR aveva accolto l’appello, escludendo dalla tassazione le superfici adibite alla   produzione ed a magazzino di prodotto finito in quanto inidonee alla produzione di rifiuti, sia per la parte fissa che per quella variabile della TARIFFA. La Cassazione, esaminando il ricorso proposto dalla società subentrata al Consorzio per la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. Ha proceduto alla disamina della normativa di riferimento, in particolare all’art. 49 del c.d. DECRETO RONCHI (decr. legisl. n. 22/1997 3 s.m.i.) che ha istituito la TARIFFA destinata a coprire l’intero costo […]

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