L’annullamento di un ACCERTAMENTO ICI non può basarsi sulla carenza di motivazione dell’atto non eccepita dalla controparte
Il Comune di LAGOSANTO, in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI, ha avanzato ricorso per Cassazione avverso la sentenza CTR dell’Emilia Romagna per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale l’Ente aveva lamentato il vizio di extrapetizione della decisione di primo grado di annullamento dell’Atto impugnato sebbene il ricorso della contribuente non avesse addotto a sostegno la carenza di motivazione dell’accertamento, ed anche in relazione alla debenza della sanzione per infedele dichiarazione, tenuto conto delle compravendite degli immobili avvenute nell’anno di imposta, modificative del valore dei beni nel periodo impositivo. Con altro motivo, il Comune ha eccepito la censura della sentenza nella parte in cui ha disconosciuto l’efficacia di giudicato alla sentenza resa tra le stesse parti dalla CTP di Ferrara che, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento ICI in rettifica da parte del Comune per l’anno 2009 del valore di alcune aree facenti parte del medesimo piano di delle aree edificabili previste nel Regolamento comunale. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24910 del 9 ottobre 2018, rilevato che il ricorso di primo grado del contribuente, trascritto dalla parte ricorrente, contiene la richiesta di annullamento dell’AVVISO […]
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