Le inesigibilità della TARI nelle FAQ dell’IFEL

5 Maggio 2016
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Tra i temi trattati dall’Ifel nelle recenti risposte alle domande frequenti in materia di tari, spicca la parte dedicata alle inesigibilità derivanti dalle mancate riscossioni degli importi richiesti con la bolletta. Nel quesito si usa il termine quote inesigibili per riferirsi ai residui non riscossi nonostante le attività di recupero poste in essere, ma in realtà si chiama in causa un tema ben più complesso che possiamo affrontare considerando tre aspetti cardine: il documento di piano economico finanziario (PEF), il fondo rischi generico e i crediti accertati come inesigibili.

 La prima precisazione della Fondazione ricorda come il documento di piano non è del soggetto gestore e non è vincolato alle linee guida del MEF. Un’affermazione certamente condivisibile ma che non deve sminuire quanto il PEF sia il documento cardine di tutta la gestione dei rifiuti, perché autorizza il finanziamento di una spesa delineata contenutisticamente nello stesso avendo a riferimento anche il  contratto di servizio e rappresenta la base di calcolo della tassa che, come noto, dovrà coprire tutti i costi ivi indicati. La stretta connessione tra i costi e le tariffe della tassa comportano la necessità che entrambi vengano approvati entro il termine di approvazione del bilancio del comune

La stesura del Pef segue i contenuti del dpr 158/99, il decreto  nato dalla riforma Ronchi e sopravvissuto a tutte le riforme sulla tassa. Il cuore della questione sulle inesigibilità ruota attorno all’indicazione che compare nell’allegato I del citato decreto, quando, nella parte relativa alle componenti di costo, viene riportata la voce Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali e richiama, ai fini dell’individuazione dei costi, il d. lgs 127/91 oggi trasfuso nell’articolo 2425 del codice civile, relativo al conto economico delle società per azioni.

Su questo passaggio, le linee guida formulate dal Dipartimento delle Finanze in materia di Tares, traducono la citata voce richiamando il dpr 917/86 (TUIR), secondo cui i crediti esigibili devono essere assoggettai a una svalutazione specifica da indicare nel fondo rischi generico. Questa operazione deve avvenire entro i limiti indicati dalla norma nella misura che va dallo 0,5 al 5% del valore nominale dei crediti. L’importo dei crediti da svalutare è dato dal complesso dei crediti derivanti dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi.

 L’Ifel, nella sua risposta, prende le distanze da questo conclusione ritenendo che, riguardo i crediti inesigibili, debba essere prevista una somma stimata  sulla base dell’esperienza  maturata negli anni  passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi. Si tratta di una esigenza necessaria a rispettare il pareggio  tra entrate e spese.

 Diversamente ragionando e cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su credito solo successivamente all’accertamento dello stato di inesigibilità, ne deriverebbe l’obbligo di imputazione degli inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano Finanziario, con evidenti ed ingiustificati effetti sulle tariffe di quell’anno.

 In merito alle accertate inesigibilità, la fondazione scrive un altro importante concetto, fortemente connesso anche alla natura pubblica dell’entrata  un credito è considerato inesigibile soltanto dopo aver esperito tutto il ciclo di riscossione (atto di accertamento ed ingiunzione) ricordando che, alla questione sollevata dalle due decisioni contrastanti della Corte dei Conti sul fatto di considerare la suddetta voce come perdita del gestore, ha dato risposta definitiva il dl 78/2015 che, al comma 9 dell’articolo 7, ha introdotto il comma 654-bis alla legge 147/2013, stabilendo che Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”.

 La legge qui non qualifica le inesigibilità per cui si tratterà di fare rinvio al concetto di inesigibilità nella riscossione pubblica delle entrate. Sul punto, la stessa Ifel richiama le linee guida fornite dal Mef nella parte in cui prevedono che i crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo ad un’appostazione nei CCD (costi comuni diversi). La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno.”

 Va ricordato sul punto anche il recente nuovo codice dei contratti adottato con il d. lgs. 50/2016  che, a differenza del precedente, si occupa anche di concessioni ed evidenzia, nella parte III, la necessità di garantire l’equilibrio economico finanziario mediante la corretta allocazione dei rischi. Un aspetto che stanno affrontando quei comuni che, all’epoca della Tia, avevano esternalizzato anche la funzione di riscossione e oggi si trovano a dover fare i conti col tema delle inesigibilità della riscossione.

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