L’esenzione della tariffa rifiuti per le superfici produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio è riconosciuta solo in presenza di apposita denuncia
La CTR della Campania, confermando la sentenza della CTR di Napoli di rigetto del ricorso proposto da una società nei confronti del Comune di Napoli per avvisi di pagamento della TARES, in relazione alla occupazione di un immobile adibito a bar pasticceria, aveva rilevato che l’Ente impositore aveva dato conto delle ragioni del rigetto delle istanze in autotutela sostenendo anche l’infondatezza della richiesta di riduzione del tributo per la superficie produttiva di rifiuti speciali smaltiti in proprio, non avendo il contribuente presentato in sede di dichiarazione la pertinente documentazione, perdendo in tal modo il beneficio per le aree in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11336/2020, Sezione V, del 12 giugno 2020, ha dichiarato la infondatezza del ricorso proposto dal contribuente, in primo luogo perché la eccezione di nullità dell’avviso sotto il profilo della omessa indicazione dei dati catastali e della esplicazione del fondamento della titolarità passiva sono inammissibili in quanto trattasi di motivi nuovi, mai in precedenza contestati. IL Supremo Collegio ha ritenuto inoltre che correttamente la CTR ha escluso il diritto alla parziale esenzione per l’assorbente motivo della omessa presentazione della prescritta denuncia, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, applicabile anche alla fattispecie in esame. […]
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