Per la riscossione dell’imposta di soggiorno l’albergatore opera come AGENTE CONTABILE ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti


Quasi in contemporanea con la pronuncia della CASSAZIONE PENALE SEZ. VI N.32058/2018, che ha ritenuto il gestore dell’albergo responsabile di peculato per il tardivo od omesso versamento al Comune delle somme riscosse per imposta di soggiorno (v. in FINANZA TERRITORIALE l’articolo del 23 luglio 2018), ora le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, con l’Ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018, intervengono a decidere sul  difetto di  giurisdizione della Corte dei Conti eccepito  da un albergatore il quale  ha sostenuto di essere stato qualificato erroneamente AGENTE CONTABILE malgrado la norma primaria istitutiva del tributo abbia posto a carico del turista tale imposta senza nulla prevedere sulle modalità di riscossione, in tal modo escludendo l’albergatore dal rapporto tributario instaurato tra Ente impositore (il Comune) ed il soggetto passivo (il turista). Il ricorrente ha sostenuto inoltre che la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione, che limita il potere regolamentare dei Comuni  di cui all’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997 per le prestazioni tributarie,  debba valere anche per le prestazioni patrimoniali imposte dalla pubblica amministrazione a carico di un privato e, quindi, non potrebbe il Comune obbligare l’albergatore alla esazione dell’imposta ed al successivo versamento nelle casse comunali. Ed a maggior ragione il […]

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