Ribadita dalla Cassazione l’applicazione dell’IVA sulla TIA2


Adeguandosi alla pronuncia delle SS.UU. n. 8631 del 7 maggio 2020, la VI Sezione Civile della Cassazione ha riaffermato la debenza dell’IVA sulla TIA2, intervenendo a decidere sul ricorso proposto avverso la sentenza in appello del Tribunale di Venezia,  che aveva rilevato la natura tributaria del prelievo  per la sua omogeneità con la TIA1. La ricorrente società di gestione del Servizio Rifiuti ha dedotto, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 4 del DPR n. 633/1972 e dell’art, 238  del decr. legisl. n. 152/2006, per avere la sentenza impugnata erroneamente accomunato detta  tariffa a  quella disciplinata dall’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997. Con l’Ordinanza n. 18013/2020, pubblicata il 28 agosto 2020, la Cassazione  ha dichiarato la fondatezza del motivo dedotto dalla ricorrente, in esito alla disamina del nutrito contenzioso sviluppatosi nel tempo sulla medesima problematica , alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza della stessa Corte e di quella della Consulta. La natura privatistica della TIA2, ad avviso del Supremo Collegio, si desume in modo inequivoco dal dettato della norma di interpretazione autentica recata dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, in quanto l’art. 238 del decr,legisl, n.152/2006 individua il fatto […]

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